Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione statuisce che, secondo la lettera della legge, l’“interessato” che può avanzare riserva di presentazione di istanza di ammissione al beneficio è soltanto il soggetto che intende avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, e non anche il suo difensore. Ciò, però, non esclude che la riserva dell’istanza possa essere materialmente presentata anche dal difensore all’udienza in presenza dell’interessato, il cui atteggiamento “silente” assume portata dimostrativa di una volontà adesiva.
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