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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: inapplicabilità dell’art. 133 D.P.R. 115/2002 se l’amministrazione statale è soccombente nel giudizio di cui è parte (Cass., Sez. II, 29 ottobre 2012 n. 18583)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 non può trovare applicazione nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale.
La norma sopra richiamata prevede, infatti, che in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, il Giudice debba disporre che la rifusione delle spese processuali della parte ammessa sia eseguita dalla parte soccombente in favore dello Stato.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio, infatti, e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
Nell'ipotesi in cui un'amministrazione statale sia parte di un giudizio in cui la controparte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, come nel caso di specie, rimanga soccombente in quel giudizio, il giudice non può porre a suo carico il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si è trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio. Evidentemente, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.
I compensi maturati dal legale della parte ammessa al patrocinio dovranno essere liquidati dal giudice del procedimento, secondo il disposto di cui all'art. 82 D.P.R. 115/2002.

a cura di Ilaria Biagiotti