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giurisprudenza

La data sulla stampa del servizio online delle poste non vale come prova della notifica (Cass., Sez. VI, Ord., 8 novembre 2012, n. 19387)

Nella suestesa sentenza la Suprema Corte  ha espressamente confermato  i principi di cui alla sentenza n. 627 del 2008 delle Sezioni Unite sui termini di produzione, in caso di notifica a mezzo posta, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione. Giova ricordare come, a detta delle Sezioni Unite, il deposito dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato sia richiesto unicamente come prova del perfezionamento della notifica e della conseguente instaurazione del contraddittorio; in difetto di tale produzione  ed in mancanza di costituzione dell’intimato, dunque, sempre secondo l’arresto delle Sezioni Unite, il giudizio non si potrà considerare validamente instaurato con conseguente inammissibilità dell’atto introduttivo.
Peraltro, il dictum delle Sezioni Unite è stato fatto proprio anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha ribadito  come la produzione dell’avviso di ricevimento della notifica debba essere valutato sotto il profilo della prova dell’avvenuta ricezione del plico raccomandato. In tal senso, proprio in materia di ricorso per cassazione, già precedentemente alla sentenza in esame, era stato evidenziato che “… la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio…” (Cass. Civ. n.  6465/2011).
La Sezione VI della Corte di Cassazione si è,  però, spinta oltre precisando, in linea con altre pronuncie di legittimità,  che solo il timbro postale assicura la consegna reale e puo’ considerarsi prova del perfezionamento della notifica (cfr. in senso conforme Cass. Civ. sez. trib. N. 13439/2012).
Inoltre, la suprema Corte, e ciò costituisce la novità della sentenza in esame,  ha puntualizzato che neppure il foglio stampato dal servizio on line di Poste può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio.
In altri termini, per sopperire alla mancata disponibilità dell’avviso di ricevimento, il difensore, non avrà altra strada che richiedere tempestivamente alle Poste un duplicato dello stesso avviso di ricevimento, pena la dichiarazione di inammissibilità dell’introducendo giudizio.

a cura di Marco Ferrero