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giurisprudenza

Non si può disporre la rinnovazione della notifica se manca la prova della notifica precedente, fatta a mezzo PEC ( Cass., Sez. Lav., 7 ottobre 2015, n. 20072)

La sezione lavoro della Cassazione affronta il tema della prova dell’avvenuta notifica in caso questa sia stata effettuata a mezzo post elettronica certificata.

Nal caso in esame il ricorrente in Cassazione aveva notificato il ricorso alla resistente a mezzo pec, ma non aveva poi prodotto in giudizio la prova di avvenuta notifica (ovvero la r.d.a.c. – ricevuta di avvenuta consegna) né con modalità telematiche, né estraendo la stessa e allegandola in cartaceo dopo l’attestazione di conformità. In sede di udienza chiedeva la rinnovazione della notifica.

La Corte afferma di non potersi procedere a rinnovazione di una notifica poiché non vi è prova che la notifica precedente sia stata effettuata (benché affetta da nullità). Approfondisce il principio chiarendo che mentre la notifica, per il mittente, si perfeziona con la ricevuta di accettazione, per il destinatario si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna; il soggetto mittente pertanto, per avere certezza della avvenuta notifica deve produrre quest'ultima in giudizio, mentre per chiedere la rinnovazione deve produrre almeno la ricevuta di accettazione, che testimonia temporalmente l'invio, anche se questo poi non si è perfezionato. Pertanto cassa il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

A cura di Simone Pesucci