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giurisprudenza

Sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione per eccesso di lunghezza (Cass., Sez. Lavoro, 30 settembre 2014, n. 20589)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per plurime concorrenti ragioni, tra cui perché troppo lungo (più di 100 pagine).
Il legale, al fine di supportare il proprio ricorso, aveva riprodotto tutti gli atti processuali del giudizio di merito, giungendo in tal modo a scrivere le lamentate oltre 100 pagine.
Secondo la Suprema Corte, sarebbero state sufficienti, ai fini dell’esposizione dei motivi di ricorso, le ultime dodici pagine.
Il legale, a giudizio della Corte, era incorso nella “violazione del dovere di sinteticità espositiva”, concetto mutuato dai principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo la Corte, la pedissequa riproduzione degli atti processuali del giudizio di merito, da un lato, era superflua non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, dall’altro, era inidonea a soddisfare la succitata necessità della sintetica esposizione dei fatti (v. anche art. 366, n. 3, c.p.c.), in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto rileva in ordine ai motivi di ricorso.
 
a cura di Silvia Ammannati