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giurisprudenza

Nella condanna alle spese il giudice non liquida il contributo unificato in quanto lo stesso ha importo fisso (Cass., Sez. VI, Ord., 17 settembre 2013 n. 21207)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, è intervenuta in tema di spese processuali e relativa liquidazione da parte del giudice, in particolare, nel ritenere inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, che aveva erroneamente posto a carico della parte vittoriosa le spese legali, in luogo del soccombente, ha chiarito che nel caso di specie non è ravvisabile una violazione dell'art. 91 c.p.c., come ritenuto dal ricorrente, ma trattandosi di errore materiale (in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami), correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c.: “Si qualifica errore materiale, che trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni, quello che, come nella fattispecie, si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che come tale può essere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza”.  La Suprema Corte poi nell’esaminare il secondo motivo del ricorso attinente all'importo del contributo unificato, che il giudice di appello avrebbe liquidato, a detta del ricorrente, in misura inferiore, precisa che il contributo unificato relativo agli atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare (poiché quest'ultimo non può che corrispondere all'importo versato); ne discende che il giudice non è neppure tenuto alla relativa liquidazione, trattandosi di obbligo di rimborso che deriva dalla stessa condanna alle spese della parte soccombente. Ma anche laddove il giudice provveda alla relativa liquidazione ed indichi erroneamente un importo inferiore a quello effettivamente sostenuto, la Corte specifica che “la predeterminazione legale dell'importo del contributo unificato e l'assenza di potere del giudice di variarne l'importo, comporta che, ove si voglia intendere ricompresa nella liquidazione delle spese anche quelle per contributo unificato, la liquidazione errata sarebbe emendabile, per le ragioni già indicate con il procedimento di correzione e non con il rimedio impugnatorio”.
a cura di Elisa Martorana