Sulla base del principio per cui devono considerarsi tra gli atti necessari al compimento del mandato quelli che, ai sensi dell’art. 1708 cc., si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non quelli che non si pongono come necessari e consequenziali per l’adempimento del mandato, la Suprema Corte afferma che un simile nesso è insussistente nella fattispecie in esame, laddove l’attività di transazione svolta dal legale nei confronti dei condomini morosi si pone come meramente eventuale ed ulteriore rispetto a quella originaria volta alla realizzazione dei crediti vantati verso gli stessi.
a cura di Sara Fabbiani