Nella sentenza in esame, la Cassazione conferma che, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c., si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.
La Corte sostiene che, in applicazione dei principi dettati dall'art. 2236 e 1176 comma II c.c., il professionista (nel caso di specie consulente del lavoro) deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui possa ravvisarsi negligenza o imperizia, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave.
Già i Giudici di appello avevano sottolineato che la scelta operata dal consulente del lavoro non poteva dirsi abnorme, in quanto frutto di un'interpretazione del tutto legittima del confuso quadro normativo e per questo motivo avevano escluso (nel merito) la colpa grave del professionista.
a cura di Matteo Cavallini