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giurisprudenza

La compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della parte soccombente (Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2014, n. 21871)

Il Giudice di Pace di Roma, pur accogliendo un’opposizione a cartella di pagamento, compensava le spese di giudizio in ragione del fatto che il Comune convenuto non si era costituito e, pertanto, non aveva contestato le ragioni avversarie. Il Tribunale di Roma, investito in secondo grado della sola questione relativa alle spese di giudizio, confermava la sentenza di primo grado, aggiungendo che l'esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese si potevano rinvenire anche nel fatto che l'opposizione in primo grado fosse stata accolta per motivi non relativi al merito dell'infrazione, nella non obbligatorietà del patrocinio nei giudizi di fronte al Giudice di Pace, nonché nel limitato valore della controversia. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha puntualmente confutato le argomentazioni del Giudice di secondo grado, affermando in particolare che la mancata costituzione dell'avversario non giustifica di per sé la compensazione delle spese, ove sia stato necessario agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto. A ciò si aggiunge, secondo la Corte, che è irrilevante il fatto che la sentenza di primo grado avesse riguardato solo motivi formali; che il limitato valore della controversia conduce all'applicazione di uno scaglione di valore inferiore nella liquidazione delle spese ma non ne giustifica la compensazione; che, per non negare il diritto a farsi assistere dal difensore anche di fronte al Giudice di Pace, si deve escludere che l'inesistenza di un obbligo in tal senso giustifichi la compensazione delle spese.

a cura di Leonardo Cammunci