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giurisprudenza

Procedimento camerale ex art. 28, L. 794/42 e pretermissione dal giudizio di un coerede del cliente. (Cass., Sez. II, 25 settembre 2013, n. 21942)

Nel caso in esame la Corte di Cassazione è stata investita del ricorso proposto da due eredi del cliente di un avvocato, contro i quali quest’ultimo aveva agito ex art. 28 e 29, L. 794/42 per ottenere la liquidazione dei propri compensi professionali, pretermettendo dal procedimento camerale il terzo erede che lo aveva già pagato nella misura della propria quota di eredità.
La Corte, rigettando il ricorso in cui si lamentava il mancato coinvolgimento di tutti i coeredi, ha osservato che non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorquando il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente; tale accertamento, infatti, può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l’altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall’accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti.
Il giudice di merito, osserva infatti la Corte, pur tenendo conto che l’altro erede aveva già saldato la sua quota di debito, ha ritenuto che la liquidazione del credito dovesse essere effettuata per l’intero, salvi gli effetti derivanti dall’eventuale accettazione con beneficio di inventario, che non si riflettevano sul procedimento. La relativa pronuncia, avente natura di mero accertamento del credito e non anche di condanna, non costituisce titolo esecutivo contro il debitore e non preclude pertanto agli eredi di far valere in un eventuale ulteriore giudizio la limitazione della responsabilità intra vires.

a cura di Guendalina Carloni