Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sanzionato l’avvocato che agevola l’esercizio della professione al collega cancellato. (Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2012, n. 22266)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si pronuncia sul ricorso di un avvocato che si era visto comminare dall’ordine di appartenenza la sanzione dell’avvertimento perchè all’interno del suo studio legale aveva agevolato l’esercizio abusivo della professione da parte del fratello, già cancellato dall’albo degli avvocati di altro ordine. I giudici di legittimità, confermando il costante orientamento in materia, che segue peraltro al principio penalistico in ordine all’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ex art. 348 C.P., affermano che tale illecito, contrario anche ai principi deontologici, si realizza non solo quando venga compiuta una qualsiasi attività davanti ad un giudice da un soggetto non abilitato, ma altresì quando si acconsente alla semplice redazione degli atti da parte dei collaboratori di studio. Tale pronuncia fonda le proprie radici sul principio di fiducia che realizza il rapporto tra professionista e cliente, al quale deve essere garantito che colui che, seppur si limiti a curare la pratica di studio, abbia l’abilitazione richiesta dalla legge.

a cura di Lapo Mariani