Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Lo studio associato è esente dal pagamento dell’Irap qualora il contribuente dimostri che il reddito deriva dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass., Sez. Trib., Ord., 3 novembre 2010, n. 22386)

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha confermato il principio secondo il quale è soggetto ad Irap l'esercizio in forma associata della professione.
In particolare la Suprema Corte ritiene che l'esercizio in forma associata di una libera professione è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
La decisione in esame appare tuttavia in parziale contrasto con quella di cui all'ordinanza n. 22212 del 29 ottobre 2010, secondo la quale la attività dello studio associato costituirebbe ex lege presupposto di imposta Irap a nulla rilevando il requisito dell'autonoma organizzazione.
Infatti, nella ordinanza in commento la Suprema Corte, da un lato, ribadisce che l'esercizio in forma associata della professione è circostanza di per sé idonea a far presumere la sussistenza del requisito di autonoma organizzazione, tuttavia, dall'altro, stabilisce che tale requisito decade qualora il contribuente dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

A cura di Elisa Martorana

Allegato:
22386-2010