Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Per i procedimenti di ingiunzione azionati dall’avvocato contro il cliente prevale il foro del consumatore (Cass., Sez. VI, Ord., 16 febbraio 2012, n. 2270)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha osservato che in tema di competenza per territorio, qualora un avvocato agisca, con procedimento monitorio, nei confronti del cliente al fine di ottenere il pagamento delle proprie spettanze avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 637 c.p.c. – luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine di appartenenza – il rapporto tra tale foro e quello speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u, del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché quest’ultimo è esclusivo, sia poiché, trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.
Può tuttavia pronunciarsi, come nel caso in esame, l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice che dopo aver dichiarato la propria competenza ai sensi dell’art. 637 c.p.c., abbia disposto la prosecuzione del giudizio senza invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, atteso che un tale provvedimento non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
 

a cura di Guendalina Carloni