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giurisprudenza

Sul riconoscimento del diritto al compenso dell’avvocato (Cass., Sez. VI, Ord., 27 ottobre 2014, n. 22737)

Il caso affrontato nella sentenza in commento è quello di una società la quale aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento di una somma per prestazioni professionali asseritamene fornite in suo favore da un avvocato.
Nell’opposizione la società sosteneva che all’avvocato non era mai stato conferito alcun mandato professionale e che lo stesso avvocato non aveva effettuato alcuna prestazione professionale in suo favore.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.
La società proponeva appello.
Il Tribunale rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata affermando che era stato evidenziato i) che alcuni incaricati della società si erano recati presso lo studio del legale al fine di far esaminare allo stesso un atto di citazione per un causa già pendente davanti al Tribunale, ii) che l’avvocato aveva esaminato l’atto ed aveva effettuato le relative valutazioni e iii) che il legale aveva poi successivamente inviato una missiva con la quale invitava la società a prendere contatti con lo studio legale al fine di formalizzare l’incarico professionale.
Affermava il giudice di merito che, pur non essendo stato conferito formalmente alcun incarico, non vi era dubbio che il professionista aveva impiegato il proprio tempo e le proprie competenze professionali e che quindi doveva essere pagato.
La società ricorreva in cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione confermava quanto deciso nei precedenti gradi di giudizio, ossia che il professionista, avendo impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali, doveva essere compensato.
Era stato provato infatti che l’attività prestata dal legale non si era limitata ad un mero colloquio informativo: la società aveva infatti sottoposto all’attenzione dell’avvocato tutta la documentazione processuale necessaria per ottenere un parere anche in vista del possibile conferimento di un mandato ad hoc ed il legale aveva messo a disposizione della società il proprio tempo e le proprie competenze professionali, aveva visionato l’atto ed i relativi documenti ed aveva esaminato la vertenza per poter fornire il proprio parere e studiare una idonea linea difensiva.
Il legale, pertanto, aveva diritto a ricevere il compenso.
 
a cura di Silvia Ammannati