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giurisprudenza

I compensi professionali dovuti all’Avvocato, qualora siano contestati dal cliente, non producono interessi prima della liquidazione giudiziale del debito (Cass., Sez. II, 9 Ottobre 2013, n. 22982)

Con la pronuncia in commento la seconda sezione civile della Corte di Cassazione stabilisce che, in tema di diritti ed onorari dovuti all'Avvocato dal cliente, quando insorga controversia circa il compenso per le prestazioni professionali svolte, il debitore non possa essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito; sicchè è da quella data, e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, che deve essere riportata la decorrenza degli interessi di legge.
Per vero, il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità si riferisce a prestazioni professionali effettuate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011; invero, la stessa Corte giustifica la propria argomentazione con la circostanza che il procedimento di cui all'art. 28 L. n. 794/1942 “è di particolare, sollecita definizione”, all'uopo anche richiamando risalenti precedenti giurisprudenziali.
Nondimeno, il procedimento speciale di liquidazione dei compensi professionali originariamente previsto dagli artt. 28 ss. L. n. 794/1942, come detto, è oggi stato sostituto dal giudizio sommario di cognizione che, seppur più breve rispetto al giudizio ordinario, non può garantire la speditezza prevista dal procedimento ormai abrogato.
Di talchè, de jure condito si attendono nuove pronunce che adeguino l'attuale indirizzo al mutato quadro legislativo e processuale.
 
a cura di Devis Baldi