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giurisprudenza

Il divieto di sequestro presso i difensori ex art. 103 c.p.p. opera anche in relazione all’archivio dell’avvocato dislocato in un luogo diverso dallo studio del professionista e comunque ad esso annesso (Cass., Sez. IV Pen., 3 giugno 2014, n. 23002)

Con la pronuncia in commento i Giudici di legittimità annullano l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina con la quale era stato confermato il sequestro della documentazione di un avvocato reperita nel garage annesso al suo studio legale. Secondo la Suprema Corte è da ritenersi errata l’applicazione effettuata, in sede cautelare, dell’art. 103 c.p.p., comma 2, ai sensi del quale è fatto divieto di procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che questi non costituiscano corpo del reato. In particolare viene precisato che mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per quanto concerne i sequestri, il dettato letterale del secondo comma mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici). Per tale ragione il divieto in questione deve ritenersi operante anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. Riconoscendo dunque di essere in presenza di documenti afferenti l’assistenza legale, la Suprema Corte afferma l’illegittimità del sequestro disposto e confermato in sede cautelare ed annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte relativa alla menzionata documentazione.
 
a cura di Elena Borsotti

Allegato:
23002-2014