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giurisprudenza

Per proporre ricorso per cassazione la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. VI, Ord., 5 novembre 2014, n. 23528)

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ancora una volta ribadisce il principio secondo cui la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, sicché è inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine o in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non solo è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità, ma anzi si evince il conferimento necessariamente in data anteriore al provvedimento impugnato, per essere stato conseguito quest’ultimo in base ad un atto di impulso a sua volta necessariamente anteriore.
Per tale assorbente e preliminare ragione, nel caso di specie la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

a cura di Alessandro Iandelli