Nel caso in esame l’avvocato ricorrente aveva chiesto alla Corte di Cassazione se il professionista che abbia prestato la propria attività difensiva a favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, abbia diritto ad ottenere il pagamento delle proprie spettanze e la liquidazione delle spese e delle competenze maturate sino al momento del provvedimento di revoca, e se questa abbia efficacia ex nunc per quanto attiene il rapporto Stato – patrocinatore.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha precisato che quanto prospettato dal ricorrente non trova riscontro testuale nell’art. 136, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, secondo cui la revoca ha efficacia dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, mentre nei restanti casi ha efficacia retroattiva. Né il fatto che lo Stato abbia diritto a recuperare dall’interessato quanto pagato successivamente alla revoca opera distinzioni di regime fra patrocinato e patrocinatore.
Pertanto, la revoca del provvedimento di ammissione ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa.
a cura di Guendalina Carloni