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giurisprudenza

Sulla retroattività della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23635)

Nel caso in esame l’avvocato ricorrente aveva chiesto alla Corte di Cassazione se il professionista che abbia prestato la propria attività difensiva a favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, abbia diritto ad ottenere il pagamento delle proprie spettanze e la liquidazione delle spese e delle competenze maturate sino al momento del provvedimento di revoca, e se questa abbia efficacia ex nunc per quanto attiene il rapporto Stato – patrocinatore.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha precisato che quanto prospettato dal ricorrente non trova riscontro testuale nell’art. 136, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, secondo cui la revoca ha efficacia dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, mentre nei restanti casi ha efficacia retroattiva. Né il fatto che lo Stato abbia diritto a recuperare dall’interessato quanto pagato successivamente alla revoca opera distinzioni di regime fra patrocinato e patrocinatore.
Pertanto, la revoca del provvedimento di ammissione ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa. 
 

a cura di Guendalina Carloni