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giurisprudenza

Sanzionato con la sospensione l’avvocato che abbia omesso l’adempimento fiscale, anche se la prova dell’irregolarità è costituita da un foglietto volante su cui è indicata la cifra dell’acconto in contanti versato dal cliente (Cass., Sez. Un., 14 novembre 2014, n. 24282)

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno confermato la sanzione disciplinare determinata dal CNF, della sospensione dall’esercizio della professione forense, per un periodo di dodici mesi, ad un collega, il quale tra i vari illeciti ascrittigli, aveva omesso, in violazione dell’art. 15 del Codice Deontologico, gli adempimenti fiscali dopo aver riscosso a titolo di acconto 3.000,00 euro,.
L’Avvocato aveva impugnato avanti la Corte di Cassazione il provvedimento del CNF, meritevole, a suo dire di censura, poiché la prova della riscossione di tale somma, sarebbe stata attestata da una sorta di ricevuta rilasciata su un “foglietto volante”.
Ritengono le Sezioni Unite, respingendo la censura, che nel nostro ordinamento, in tema di valutazione delle prove, fondato sul libero convincimento del Giudice, “non esiste una gerarchia di efficacia dei mezzi di probatori, che ponga la prova per presunzioni in una posizione inferiore rispetto alle altre prove”.
 
a cura di Lapo Mariani