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giurisprudenza

La generica comunicazione dell’avvocato, con cui sia preannunciato l’invio della nota specifica di saldo delle proprie spettanze, non è idonea ad interrompere la prescrizione. (Cass., Sez. II, 26 novembre 2014, n. 25153)

La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, ha precisato quali requisiti debba avere un atto per interrompere il corso della prescrizione.
L’occasione è stata fornita dal ricorso presentato da un avvocato che si era visto respingere per intervenuta prescrizione, sia in prima istanza che in sede di gravame, la richiesta di pagamento di un proprio credito professionale. In particolare, il legale riteneva che la missiva, con cui aveva preannunciato l'invio "quanto prima" di una non specificata nota del saldo di spese e competenze dovutegli, fosse sufficiente ad interrompere la prescrizione delle proprie spettanze.
La Suprema Corte, però, non è stata dello stesso avviso.
Infatti, la Cassazione, ripercorrendo alcuni propri precedenti, ha ribadito come un atto per aver efficacia interruttiva della prescrizione debba presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo. Per quanto poi attiene quest’ultimo elemento gli Ermellini hanno osservato come debba consistere “… nella esplicitazione di una pretesa idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni di giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale.. (cfr. Cass. 29.5.1987, n. 4804). ”
Di conseguenza, sempre a detta della Corte, tale requisito oggettivo non può essere integrato, come nel caso di specie da una “… generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo (cfr. Cass. 21.5.1985, n. 3096).”

 a cura di Marco Ferrero