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giurisprudenza

L’indicazione della pec nell’intestazione del ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria non vincola la controparte a notificare l’atto all’indirizzo pec (Cass., Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 25215)

Con la sentenza di seguito pubblicata la Cassazione ha stabilito che il controricorso può essere validamente notificato presso la cancelleria della Corte di Cassazione allorché, come nel caso di specie, l’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente è stato indicato nel ricorso ai soli fini "delle comunicazioni in cancelleria".  
Ed infatti, mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni deve ritenersi idonea a far scattare l’obbligo della notificazione telematica, ai sensi del novellato art. 366, 2 comma, c.p.c. come modificato dalla legge n.183/2011, non così, deve ritenersi nell’ipotesi in cui l’indicazione della PEC sia stata circoscritta agli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 125, 136 e 170 c.p.c..
La decisione in esame conferma peraltro l’orientamento secondo cui la possibilità della notificazione dei ricorsi presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. 28 novembre 2013, n. 26696).
Peraltro appare opportuno evidenziare che, anche a volersi ipotizzare l’irritualità della notifica del controricorso, nel caso di specie, la nullità non avrebbe potuto comunque essere pronunciata in quanto il ricorrente si era negli atti mostrato a piena conoscenza del contenuto del controricorso. 
Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, afferma infatti, che la nullità di un atto non può essere pronunciata se ha raggiunto lo scopo (art. 156,  3 comma, c.p.c.) e, con specifico riferimento alla disciplina della notificazione, quella secondo cui l’irritualità di un atto non può dar luogo alla declaratoria di nullità della stessa quando vi sia prova della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Cass. 27 gennaio 2001 n. 1184; Cass. 5 febbraio 2002 n.1548). 
 
a cura di Sara Fabbiani