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giurisprudenza

La decisione del C.O.A. di rigetto della richiesta d’iscrizione all’albo degli avvocati non ha natura disciplinare (Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2014, n. 25368)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha precisato che la decisione del C.O.A. di rigetto di richiesta di iscrizione non viola il principio del “ne bis in idem”, per avere in precedenza utilizzato il medesimo fatto – ossia una condanna subita in sede penale – ai fini disciplinari. Difatti, il Collegio ha chiarito che la deliberazione da parte del COA – ai fini di valutare la ricorrenza dei requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione – in particolare, il requisito della condotta specchiatissima ed illibata nel caso di specie – non ha natura disciplinare. Le sanzioni disciplinari, difatti, riguardano “gli abusi o le mancanze” da parte degli avvocati nell'esercizio della loro professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, che come tali presuppongono logicamente la pregressa iscrizione all'albo. Ne consegue che il C.O.A. può procedere alla verifica dei dati soggettivi, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'albo degli avvocati, anche se ha irrogato una sanzione disciplinare – nel caso di specie la sospensione dall'esercizio della professione forense per dodici mesi per avere subito una condanna penale – nella precedente fase di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati.

a  cura di Guendalina Guttadauro