La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha statuito che, nel caso in cui il professionista si sia reso colpevole di comportamenti in grado di screditarne l’autorevolezza e la credibilità, che però sono stati compiuti in un periodo antecedente all’iscrizione all’albo anche dei praticanti avvocati, non gli potrà essere inflitta alcuna sanzione, poichè in tal caso non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere disciplinare.
a cura di Guendalina Guttadauro