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giurisprudenza

Solo correzione di errore materiale per le spese processuali non attribuite all’avvocato distrattario (Cass., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 25621)

La sentenza che di seguito pubblichiamo affronta il tema delle spese processuali non attribuite all’avvocato distrattario.
Nel caso di specie il giudice di merito, disattendendo l'istanza del difensore della parte opposta vittoriosa, ha condannato l'opponente società assicuratrice al pagamento dei due terzi delle spese processuali in favore di quest'ultimo, e non dell'avvocato distrattario.
La Suprema Corte afferma come il ricorso sia inammissibile, avuto riguardo al principio per il quale, in caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 1301/12; cfr. già Cass. SS. UU. n. 16037/10, secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2  consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo).

a cura di Sara Fabbiani