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giurisprudenza

Procedimento disciplinare: sulla natura ordinatoria del termine per la notifica all’interessato della decisione del COA e del CNF (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2011, n. 25763)

Con la sentenza a Sezioni Unite del 02.12.2011, n. 25763 la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell'ordine degli avvocati, a differenza di quello davanti al Consiglio Nazionale Forense, ha natura amministrativa e non giurisdizionale con la conseguenza che alle relative decisioni non sono applicabili le norme dettate dal codice di procedura civile in materia di impugnabilità delle sentenze. Le Sezioni Unite hanno confermato, altresì, che, in tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, il termine di trenta giorni previsto dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, art. 56, per la notifica all'interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che il superamento di detto termine non determina la nullità della decisione notificata.

                                                                                                                                                             a cura di Sara Fabbiani