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giurisprudenza

Il rapporto di colleganza e il dovere di notiziare il collega della domanda giudiziale promossa nei suoi confronti (Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2011, n. 25930)

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte, statuiscono che, l’art. 22, secondo cpv, del C.D.F., ai sensi del quale “L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare”, deve interpretarsi in senso restrittivo. Tale pronuncia riguarda un noto caso giudiziario, nel quale il difensore di una erede di un importante patrimonio, aveva citato in giudizio tre persone, amministratori dello stesso, uno dei quali era un avvocato torinese. Il legale convenuto aveva presentato un esposto nei confronti del collega, avanti l’Ordine di appartenenza, sostenendo che prima della notifica dell’atto, non era stato notiziato della procedura instauranda. L’Ordine adito aveva accolto l’esposto censurando il collega, mentre il C.N.F., in parziale modifica, aveva deciso per la sanzione dell’avvertimento. L’avvocato sanzionato impugnava la pronuncia avanti gli ermellini, i quali, accogliendo la sua domanda affermavano che l’art 22, secondo cpv del C.D.F. “deve essere interpretato restrittivamente, attribuendo ad una categoria di cittadini, ovvero gli avvocati, un diritto ad essere preavvisati delle altrui iniziative giudiziarie non riconosciuto alla generalità dei consociati.” La Suprema, affermando che nel caso di specie la citazione in giudizio di un collega, aveva ad oggetto l’attività di gestione di un patrimonio, per la quale non è richiesta l’iscrizione all’albo professionale, come dimostra l’esercizio congiunto con professionisti non in possesso del titolo di avvocato, delinea una importante distinzione tra “attività attinente l’esercizio della professione”, per la quale deve garantirsi il diritto dell’avvocato ad essere informato dal collega dell’altrui pretesa e ”attività non attinente l’esercizio della professione”, per la quale tale garanzia soggiace ai diritti riconosciuti a tutti i cittadini.

a cura di Lapo Mariani