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giurisprudenza

L’errore materiale nell’indicazione del nome dell’avvocato domiciliatario non incide sulla validità della notificazione (Cass., Sez. III, 19 novembre 2013, n. 25937)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito che – ai fini della validità della notificazione ex art. 160 cpc – l'omessa indicazione nella relata del nominativo e del luogo di notifica non è motivo di nullità della stessa, a meno che non risulti l'inesistenza di tali dati in qualsiasi altra parte dell'atto. La nullità, in particolare, sussiste solamente quando l'omessa o incompleta o inesatta indicazione del nominativo di una delle parti in causa abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia generato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato. Ma se dal contesto dell'atto risulta con chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle parti giuste, la notificazione è idonea a raggiungere nei confronti di tutte le parti lo scopo a cui tende. Nel caso di specie, difatti, vi è stata l'inesatta indicazione – nella relata di notifica dell'atto di citazione in appello – del prenome del difensore della parte appellata, anche se dal contesto dell'atto di appello risultavano sia la parte destinataria del gravame che il nominativo del suo difensore. Inoltre, la consegna dell'atto al momento della notificazione è avvenuta al suo effettivo destinatario. Ne consegue che l'errore materiale nell'indicazione del prenome dell'avvocato destinatario nella relata non incide sulla validità della notificazione dell'atto di appello.

a cura di Guendalina Guttadauro