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giurisprudenza

La cancelleria della Corte di Cassazione è tenuta a comunicare ai difensori assenti all’udienza gli adempimenti per evitare la pronuncia di inammissibilità (Cass., Sez. Un., Ord., 25 novembre 2013, n. 26278)

Con l'ordinanza in commento le Sezioni Unite civili della Suprema Corte rispondono al quesito se delle ordinanze adottate in udienza nel giudizio di cassazione in assenza dei difensori delle parti, ai quali l'avviso di udienza sia stato ritualmente notificato, e segnatamente dell'ordinanza con la quale venga disposta la integrazione del contraddittorio, debba o no essere dato avviso dalla cancelleria della Corte ai difensori delle parti non presenti.

Affermano in proposito le Sezioni Unite che, stante la peculiarità del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, quel che rileva è solo che il difensore sia stato avvisato ritualmente e tempestivamente dello svolgimento dell'udienza di discussione e che sia, quindi, stato posto in condizione di parteciparvi e di effettuare tutte le valutazioni di sua competenza in ordine alle migliori modalità di esercizio del diritto di difesa nella fase considerata. Dalla sua mancata comparizione all'udienza di discussione non potrà, allora, farsi discendere alcuna conseguenza processuale negativa per la posizione della parte rappresentata. E non vi è dubbio che la mancata comunicazione, da parte della cancelleria, dell'ordinanza che ponga a carico della parte non comparsa l'obbligo di effettuare taluni adempimenti, il cui mancato assolvimento può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, si configuri esattamente come una conseguenza negativa, che risulterebbe priva di giustificazione non essendo predicabile l'onere del difensore di partecipare all'udienza di discussione; e ciò tanto più nel caso in cui il difensore abbia già svolto adempimenti difensivi in vista dell'udienza, quali il deposito dei documenti di cui all'art. 372 cod. proc. civ. o della memoria ex art. 378 c.p.c.

Conclude, pertanto, la Corte affermando il principio secondo cui l'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria.

a cura di Alessandro Iandelli