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giurisprudenza

Sussiste la para-subordinazione fra un avvocato e una compagnia assicurativa se vengono soddisfatti i tre requisiti formali e sostanziali. (Cass., Sez. II, 29 novembre 2013, n. 26856)

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguarda una fattispecie nella quale una società assicurativa era stata chiamata in giudizio con l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte di un avvocato per il mancato pagamento di una parcella. Il Giudice di merito adito, a seguito di opposizione al decreto, aveva rigettato il ricorso per ingiunzione, dichiarandone la nullità per incompetenza di materia, ritenendo che la causa dovesse essere trattata dinanzi al giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa ad un rapporto di lavoro para-subordinato ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. La Cassazione, nel confermare l’incompetenza funzionale, statuisce che nel caso di specie sussisteva la natura para-subordinata del rapporto di lavoro tra il professionista legale e la compagnia assicurativa che rappresenta, assiste e difende in giudizio poiché erano soddisfatti i tre requisiti formali e sostanziali della continuità, della coordinazione e della personalità.

a cura di Matteo Cavallini