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giurisprudenza

Anche gli anni non coperti da contribuzione integrale concorrono a formare l’anzianità contributiva dell’avvocato (Cass., Sez. Lav., 2 dicembre 2013, n. 26962)

Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, citando quasi integralmente la recente sentenza Cass. n. 5672 del 2012, ha ribadito che il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto da parte dell’avvocato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non comporta, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, l’esclusione degli anni per i quali si è avuta una contribuzione non integrale. Nel caso di specie, un avvocato aveva effettuato, per gli anni 1992, 1993 e 1994, dichiarazioni IRPEF e IVA risultate successivamente, a seguito della trasmissione alla Cassa Forense dei dati reddituali del professionista da parte dell’Anagrafe tributaria, non conformi al vero. In ragione di ciò era stata versata, per il triennio in considerazione, una contribuzione inferiore a quella dovuta. La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso della Cassa Forense avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, oltre a precisare che, anche con riferimento ai contributi dovuti in base a dati reddituali omessi, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione obbligatoria ex art. 17 della L. n. 576/1980 – e non dalla successiva comunicazione dei dati reddituali da parte dell’Anagrafe tributaria – ha confermato la decisione della Corte territoriale, che affermava la computabilità nell’anzianità contributiva anche degli anni non coperti da integrale contribuzione. Ciò per un duplice ordine di motivi: anzitutto perché l’articolo 1 della L. n. 141/1992 – secondo il quale la pensione è commisurata agli anni di “effettiva” iscrizione e contribuzione – non può leggersi nel senso di richiedere, ai fini del computo dell’anzianità contributiva, il versamento “integrale” dei contributi; in secondo luogo perché nessuna norma della legge professionale sanziona la parziale omissione del contributo con la perdita o riduzione di anzianità contributiva e di effettiva iscrizione alla Cassa Forense, non vigendo, per il sistema previdenziale forense, la regola del “minimale” per la pensionabilità, previsto invece per i lavoratori dipendenti. Dunque, citando la Cass. n. 5672 del 2012, “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”.

a cura di Leonardo Cammunci