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giurisprudenza

Giudicata tardiva l’istanza di differimento per il concomitante impegno dell’avvocato, anche se richiesta una settimana prima, qualora l’udienza risulti fissata da un mese (Cass., Sez. V Pen., 23 giugno 2014, n. 27174)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha deciso un ricorso nel quale il difensore degli imputati lamentava che la Corte d'Appello di Potenza, in violazione dell'art. 420 ter c.p.p., avesse rigettato, in quanto tardiva, l'istanza di rinvio dell'udienza da lui presentata e motivata dalla sussistenza di un concomitante impegno professionale e dall'impossibilità di farsi sostituire da altro difensore. La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 4708/1992 delle Sezioni Unite, ha ribadito che la "pronta comunicazione" del legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., costituisce condizione necessaria per l'accoglimento della richiesta di differimento dell'udienza, essendo sufficiente a tal fine che l'istanza sia proposta "in prossimità" della conoscenza dell'impedimento. La "prontezza" della comunicazione (avvenuta nel caso di specie sei giorni prima dell'udienza) deve dunque essere determinata con riferimento al momento di conoscenza dell'impedimento (nel caso di specie risalente a circa un mese prima dell'udienza). Il criterio suesposto, secondo la Corte di Cassazione, risulta sufficientemente  determinato e conforme ai principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione.

a cura di Leonardo Cammunci

Allegato:
27174-2014