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giurisprudenza

Il Consiglio di Stato afferma che è legittima la procedura di conferimento d’incarico di patrocinio legale a un professionista senza osservare la procedura concorsuale (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730)

Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ravvisato che, l'incarico conferito da un Ente Locale a due legali, potesse legittimamente avvenire senza l'osservanza della procedura concorsuale prevista per il contratto d'appalto di servizi con Enti Pubblici. Il Giudice di prime cure aveva al contrario accolto il ricorso di un legale avverso tale conferimento d'incarico diretto, ravvisando invece la necessarietà dell'osservanza della procedura comparativa prevista per il conferimento degli incarichi esterni, annoverando la fattispecie de quo nell’unica e omnicomprensiva nozione di “servizi legali” di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli Appalti. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato aveva invece escluso l’applicazione delle norme di tema di appalti di servizi, consistendo il caso in esame in una singola prestazione di lavoro autonomo, per un periodo di tempo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato. Per tali ragioni i Giudici dell'impugnazione hanno ritenuto che tale incarico fosse da annoverare nel mero contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice in materia di procedure di evidenza pubblica, con ciò uniformandosi anche a quanto disposto dalla normativa comunitarie (Direttiva 2004/18/CE; Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

a cura di Matteo Cavallini