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giurisprudenza

Sulla sanzionabilità ai fini disciplinari della mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del C.O.A. (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30173)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha seguito il più recente orientamento giurisprudenziale, sostenendo che ricorrono gli estremi di un illecito disciplinare, sanzionato dall'art. 24 del codice deontologico, qualora l'avvocato – di fronte alla richiesta di chiarimenti o di notizie a lui rivolta dal Consiglio dell'ordine, relativa ad un esposto presentato nei confronti di un altro iscritto – ometta di rispondere. La norma de qua, difatti, dispone che “l'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedono iniziative o interventi collegiali.” Tale disposizione – secondo la Suprema Corte – non può invece trovare applicazione, qualora i chiarimenti o le notizie vengono richiesti all'iscritto relativamente ad un esposto presentato nei suoi confronti, potendosi così avvalere – in forza del principio del “nemo tenetur contra se edere” – della facoltà di non riscontrare qualsiasi richiesta o invito che gli venga rivolto.

a cura di Guendalina Guttadauro