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giurisprudenza

E’ valido il deposito telematico dell’atto anche se avvenuto dopo le ore 14 (Trib. Milano, Sez. IX, 3 marzo 2014, n. 3115)

Nella sentenza in commento il Tribunale di Milano affronta e risolve l'antinomia tra l’art. 13, comma 3, DM 44/2011 e l’art. 16 bis L. 228/2012 in merito al momento in cui possa dirsi perfezionato per l’avvocato il deposito telematico dell’atto e/o del documento nel processo.
Il collegio Milanese statuisce che il deposito per via telematica degli atti e dei documenti si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Decisiva, per il Tribunale di Milano, è la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC) senza che possa avere rilievo alcuno il limite temporale delle ore 14 introdotto dal regolamento tecnico previsto dal DM 44/2011. Ciò in quanto alcun riferimento a tale arco temporale è previsto dall’art. 16 bis L. 228/2012, norma di rango primario che non può essere derogata dal citato D.M., norma di rango secondario.
 
a cura di Silvia Ammannati