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giurisprudenza

Garanzie dell’art. 103 c.p.p. e diritto di difesa (Cass., Sez. II Pen., 21 agosto 2012, n. 32909)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata sul ricorso di un Avvocato che, sottoposto a perquisizione e sequestro probatorio, presentava richiesta di riesame per mancata applicazione dell’art. 103 c.p.p. e la vedeva respinta dal Tribunale competente sulla considerazione che il legale non aveva espletato attività difensionale a favore dell’indagato. Ricorrendo per Cassazione, l’Avvocato affermava che l’unica ipotesi in cui si può ammettere la mancata applicazione delle “garanzie di libertà del difensore”, ex art. 103 c.p.p., è quella in cui il legale sia indagato nel procedimento. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso sostenendo che la disciplina riguardante perquisizioni, ispezioni e sequestri presso il difensore, essendo finalizzata a tutelare la funzione difensiva e il diritto costituzionale alla difesa, riguarda colui che svolga attività difensiva a favore dell’indagato nel procedimento o che l’abbia svolta precedentemente in forza di specifico mandato, e non chiunque rientri nella categoria degli esercenti la professione legale. Con la conseguenza che non sarà applicabile la disciplina ex art. 103 c.p.p. ogni qualvolta le esigenze di indagine richiedano l’effettuazione di accertamenti all’interno dello studio di Avvocati che non siano mai stati “difensori” dell’indagato in forza di specifico mandato.

a cura di Leonardo Cammunci

Allegato:
32909-2012