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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello stato, contraddittorio necessario col Ministero nell’opposizione alla liquidazione (Cass., Sez. VI, Ord., 13 febbraio 2014, n. 3312)

L’ordinanza che di seguito pubblichiamo prende origine da un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, che ha rigettato il ricorso ex artt. 84 e 170 del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), promosso da un avvocato avverso il decreto col quale il GUP, presso il medesimo Tribunale, gli aveva liquidato il compenso per l’opera prestata nell’ambito di un giudizio penale a favore di un individuo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’onorario, in sede di liquidazione, era stato ridotto rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente nella propria nota spese. L’avvocato proponeva quindi ricorso per cassazione ed instaurava il contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonché verso il proprio assistito.
La Cassazione, conformandosi a un proprio precedente espresso a Sezioni Unite (29 maggio 2012, n. 8516) ha evidenziato che il procedimento di opposizione ex art. 170 del T.U. in materia di spese di giustizia rappresenta un giudizio autonomo rispetto a quello in cui il legale ricorrente ha prestato la propria opera: tale contenzioso ha per oggetto una controversia civile che va ad incidere su un diritto soggettivo di natura patrimoniale. Da ciò discende che parte necessaria di tale procedimento è ogni soggetto passivo del rapporto di debito. Precisa inoltre che nel procedimento di opposizione alla liquidazione di compensi a carico dell’erario, tale generica entità deve essere identificata nel Ministero della Giustizia che, quindi, risulta parte necessaria in tale tipologia di procedimento.
 

a cura di Sara Fabbiani