Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Se la controversia giudiziale si conclude con un accordo transattivo, per determinare il valore della causa si deve fare riferimento alla somma individuata e transatta dalle parti, a nulla rilevando quella originariamente richiesta con la domanda introduttiva del giudizio (Cass., Sez. III, 14 Febbraio 2013, n. 3660)

Con la Sentenza di epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Avvocato, il principio generale per cui il valore della causa si determina in base alle norme del c.p.c. avendo riguardo alla domanda formulata al momento iniziale della lite, non trova applicazione nelle controversie – quali per es. quelle concernenti un risarcimento danni ovvero un pagamento somme – ove la domanda di condanna sia formulata con riserva di esatta quantificazione in corso del giudizio.
Pertanto, in applicazione di questo principio, qualora una lite giudiziale si concluda con transazione, la determinazione del valore della causa va compiuta avendo riguardo alla somma effettivamente corrisposta, identificata in corso di giudizio mediante l'accordo transattivo, e non a quella originariamente richiesta con la domanda.
a cura di Devis Baldi