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giurisprudenza

Il praticante avvocato non può difendersi da solo contro la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2012, n. 3852)

Con la Sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una praticante avvocato che, sospesa dall’esercizio dell’attività professionale per otto mesi per decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale e vedendo confermata la sanzione dal Consiglio Nazionale Forense, presentava ricorso, sottoscritto personalmente, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Oltre a rilevare che, al momento della presentazione del ricorso, la sospensione inflitta dal CNF era ancora attiva e che quindi la ricorrente non era legittimata alla sottoscrizione del ricorso, le Sezioni Unite hanno confermato, in linea con la  precedente sentenza n. 23022 del 7 novembre 2011, il principio dell’inammissibilità del ricorso in materia disciplinare al CNF o alle Sezioni Unite da parte del praticante avvocato. Precisa la Corte che il ricorso in materia disciplinare può essere proposto personalmente al Consiglio Nazionale Forense o alle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione da soggetto che, anche se non necessariamente iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, deve essere iscritto almeno all’albo degli avvocati. Il praticante, iscritto in uno specifico registro e non in un albo, infatti, non può compiere tutte le attività consentite all’avvocato e, in particolare, è privo dello jus postulandi indispensabile per stare in giudizio di persona.

a cura di Leonardo Cammunci