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giurisprudenza

No agli studi di settore per l’avvocato agli inizi di carriera che dedica poco tempo alla professione (Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2014, n. 3943)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affrontato il caso di un avvocato, che si è visto rettificare dall’Agenzia delle entrate il reddito dichiarato per l’anno 1998, in applicazione degli studi di settore. A seguito del rigetto da parte della CTR, anche con riferimento alla cartella di pagamento emessa in conseguenza dell’accertamento effettuato, veniva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, deducendo, tra l’altro, l’incongruenza degli standard reddituali di cui agli studi di settore e, comunque, il difetto di motivazione nella pronuncia della CTR con riferimento all’incidenza del fattore-tempo: in particolare, si rilevava come la CTR, pur riconoscendo che l’attività professionale, per l’anno in questione, era stata svolta solo a tempo parziale, essendo l’avvocato all’inizio della carriera, gli studi di settore erano stati applicati come se la professione legale fosse stata svolta a tempo pieno. La Corte, ribadendo che l’accertamento effettuato mediante standard reddituali costituisce un sistema di presunzioni semplici, che il Giudice resta libero di applicare al caso concreto, con prova a carico dell’ente impositore, ha riconosciuto il vizio di motivazione della CTR nella parte in cui non si è data rilevanza al fatto che il professionista era all’inizio della carriera e aveva svolto attività professionale solo part-time.

a cura di Leonardo Cammunci

Allegato:
3943-2014