Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto, quindi, che per l’attività professionale svolta innanzi al Tribunale della Libertà, giudice d’appello in relazione al rigetto di una istanza di revoca della misura cautelare pronunciato dalla Corte d’Appello, il difensore dovesse avanzare istanza di liquidazione dinanzi alla Corte d’Appello, quale giudice del processo principale.