Il rinvio alle disposizioni del Codice di procedura civile, previsto dall’art. 39 del Codice del processo amministrativo, comporta l’applicazione, anche nel giudizio amministrativo, dell’art. 85 c.p.c., ai sensi del quale la rinuncia alla procura non ha effetti nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; ne consegue che il processo non si interrompe né è sospeso, in caso di rinuncia la mandato del difensore, che è tenuto a svolgere le sue funzioni fino alla sua sostituzione.
a cura di Andrea De Capua