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giurisprudenza

Deve essere rinnovata la valutazione degli elaborati scritti per l’ammissione alla professione forense giudicati non positivi, qualora espressa solo numericamente, in mancanza della specificazione delle concrete modalità di attribuzione del punteggio (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, Ord., 4 settembre 2014, n. 404)

In tema di accesso alla professione forense, la riforma del relativo ordinamento ha recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l’accesso ad una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare ed inequivocabili (v. art. 15, co. 1-d, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59). A conferma di quanto asserito, il quinto comma dell’art. 46, l. n. 247/2012, prevede un obbligo di motivazione (seppur attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico), in forza del quale il voto numerico deve trovare giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei. Tale modus operandi deve ritenersi funzionale a garantire una effettiva conoscenza degli asseriti errori in cui il candidato è incorso, che potrebbe impedirgli una reiterazione degli stessi in una successiva prova a cui volesse partecipare. Alla luce di tali premesse, nell’ordinanza in esame, il TAR adito ha precisato che il possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica da parte del candidato è certamente una condizione chiara ed inequivocabile, ma, perché la norma sopra citata raggiunga il suo effetto, le medesime caratteristiche devono essere presenti anche nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione, così negando l’accesso alla professione. Il collegio ha dunque accolto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento, limitatamente all’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla motivata ripetizione della valutazione degli elaborati del ricorrente, aventi giudizio negativo.
 
a cura di Elena Borsotti