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giurisprudenza

Il rapporto di mandato sussiste tra l’avvocato “domiciliatario” e il cliente che rilascia anche a lui la procura alle liti (Cass., Sez. III, 24 febbraio 2014, n. 4281)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dall'avvocato, che sosteneva di non avere ricevuto alcun compenso dagli altri professionisti per l'attività di procuratore domiciliatario svolta su loro incarico, dopo che la causa era stata interrotta a seguito della dichiarazione di fallimento della società assistita. Il ricorrente, in particolare, deduceva la violazione e la falsa applicazione degli art. 83 cpc e degli art. 1362 -1363 e 1703 c.c, sostenendo l'esistenza di un contratto di patrocinio concluso tra il medesimo e gli altri professionisti, anzichè la complessiva ricostruzione del rapporto e la sua qualificazione finale in termini di conferimento diretto dell'incarico difensivo da parte dell'assistita. La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto che Il Giudice d'Appello ha correttamente valutato l'esistenza di un rapporto diretto ed effettivo tra il ricorrente e la società – da cui si era già fatto pagare direttamente delle somme – considerando che la procura era stata rilasciata da parte del cliente anche in favore di tale professionista, che non si era, peraltro, limitato a dare corso alle indicazione degli altri legali, esprimendo una propria strategia difensiva.

a cura di Guendalina Guttadauro