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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: refusione delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio del patriocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. VI Pen., 14 dicembre 2011, n. 46537)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla refusione integrale delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore. Il difensore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dovrà, pertanto, presentare al momento delle proprie conclusioni, all'esito della discussione, la propria nota spese quantificando il compenso secondo l'osservanza delle tariffe professionali, con l'indefettibile limite del valore medio delle singole voci, così come disposto dall'art. 82 del D.P.R. 115/2002. Conseguentemente, nel dispositivo il giudice deve quantificare l'importo che l'imputato dovrà rifondere allo Stato (e questi a sua volta al difensore della parte ammessa al patrocinio) in conformità di quanto disposto nel citato art. 82.

a cura di Ilaria Biagiotti