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giurisprudenza

Processo amministrativo: il laureato in giurisprudenza può chiedere tutela senza avvocato solamente in materia elettorale, di accesso agli atti e nei giudizi sui diritti di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2014, n. 5028)

Al di fuori delle ipotesi di difesa personale previste dall’art. 23 del Codice del processo amministrativo (giudizi in materia di accesso agli atti, elettorale e relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non consente di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato ed iscritto all’albo, dovendo trovare applicazione, negli altri casi, la regola generale secondo cui, nei giudizi di fronte al T.A.R., è obbligatorio il patrocinio dell’avvocato (art. 22). La giurisprudenza costituzionale, infatti, riconosce pacificamente, in tema di disciplina dei casi in cui è necessaria l’assistenza del difensore, la discrezionalità del legislatore, dalla quale il diritto all’autodifesa può, quindi, essere legittimamente limitato.
 
a cura di Andrea De Capua