La questione portata al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda la condotta di alcuni Avvocati che, mediante l'intermediazione di un'agenzia di affari, erano soliti pagare cinque Euro agli Ufficiali Giudiziari per ogni atto da notificare, al fine di accelerare i tempi di notifica. Ne seguiva, quindi, l'imputazione, tra gli altri, per il reato punito e previsto dall'art. 319 c.p. (ed art. 321 c.p.).
Nella specie, la Corte di Cassazione, accogliendo il Ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica, censura la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. nei confronti degli Avvocati in quanto, posto che i presunti "corrotti" sono stati rinviati a giudizio, vi è stato un inspiegabile giudizio prognostico favorevole nei confronti dei presunti "corruttori". La Suprema Corte ricorda, invece, che il paramentro per emettere una sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, ex art. 425 c.p.p., non è l'innocenza dell'imputato, bensì l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.
a cura di Devis Baldi