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giurisprudenza

Esiste un diritto dell’Avvocato ad ottenere il differimento dell’udienza qualora aderisca all’astensione collettiva dalle udienze? La parola alle Sezioni Unite (Cass., Sez. V Pen., Ord., 20 dicembre 2013, n. 51524)

Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, il giudice del merito aveva disposto la prosecuzione del giudizio, sebbene il difensore di fiducia dell'imputato avesse comunicato la propria adesione all'astensione dichiarata dalle Camere penali, motivandola con la necessità di sentire un testimone che aveva affrontato un lungo viaggio per partecipare all'udienza.
Orbene, ad avviso della V Sezione, in forza della storica sentenza n. 171/1996 della Corte Costituzionale, l'astensione collettiva dell'attività defensionale non si configura come un diritto di sciopero e non ricade, quindi, sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost. trattandosi, invece, di una “libertà” riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.). Questa circostanza, dunque, a fronte di un'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di riferimento, comporterebbe la potestà valutativa da parte del giudice di tener conto, di volta in volta, di diverse ed eventuali situazioni idonee ad incidere su altri diritti costituzionalmente rilevanti, da bilanciare con quello associativo del difensore.
Nondimeno, viene dato atto e ricordato che una recente ordinanza delle Sezioni Unite ha stabilito che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'avvocatura il 04/04/2007, ai sensi della L. n. 146/1990 (che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), possiede carattere di normativa secondaria alla quale occorre conformarsi: tuttavia, la V Sezione della Corte di Cassazione non comprende se questo obbligo gravi sul difensore oppure anche sul giudice. Pertanto, essendovi la necessità di definire l'esatto ambito di operatività e cogenza della normativa autoregolamentare in esame, non resta che rimanere in attesa della decisione delle Sezioni Unite, al cui giudizio è stata rimessa la predetta questione.
 
a cura di Devis Baldi

Allegato:
51524-2013