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giurisprudenza

La cancellazione dal registro dei praticanti abilitati non travolge gli atti difensivi già esercitati dal procuratore abilitato che abbia proposto reclamo al CNF (Cass., Sez. II, 5 marzo 2014, n. 5211)

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte afferma il principio per il quale deve ritenersi valida ed efficace la notifica dell'atto di appello effettuata presso un procuratore abilitato, già difensore in primo grado, il quale, cancellato dal registro dei praticanti abilitati in data successiva alla pronuncia di primo grado ma pur sempre anteriore a quella della predetta notifica, abbia proposto reclamo al CNF.
Precisamente, i Giudici di legittimità ricordano che, in forza di quanto disposto dal quinto comma dell’art. 37 RDL 1579 del 1933, il ricorso proposto dall’interessato al CNF ha effetto sospensivo e dunque, al momento della notifica, suddetto praticante risultava formalmente legittimato a ricevere l’atto in questione.
Peraltro, a nulla rileva neppure la circostanza che suddetto reclamo sia stato successivamente dichiarato inammissibile, poiché tale declaratoria o il rigetto del reclamo non possono togliere retroattivamente valore all’attività difensiva svolta in favore dell’assistito, in forza di quel principio che conferisce pieno valore agli atti secondo la regola del tempo in cui vengono compiuti (tempus regit actum).
Attesa tuttavia la mutata disciplina dell’ordinamento forense, la questione può ritenersi superata dalla ulteriore circostanza che vede l’attività del praticante abilitato imprescindibilmente legata a quella del proprio Dominus. Si parla infatti di patrocinio sostitutivo, che non consente più una autonoma attività del praticante abilitato, ma solo e soltanto un’attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso cui viene svolta la pratica forense, con relativa responsabilità di quest’ultimo anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.
 
a cura di Elena Borsotti