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giurisprudenza

Sanzione disciplinare per l’avvocato che induce in errore il collega (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2012, n. 529)

Commette illecito disciplinare l’avvocato che induce in errore il collega di controparte, facendolo in tal modo divenire strumento inconsapevole della realizzazione del suo disegno dilatorio.
Più in particolare, in una controversia successoria, un avvocato aveva provocato nel collega avversario l’erroneo convincimento che i libretti al portatore recanti somme che rappresentavano il credito litigioso ed erano vincolati all’esito della controversia, fossero nella sua disponibilità, in tal modo impedendo alla controparte di procedere esecutivamente. Il professionista, sanzionato dal C.O.A. con la censura, aveva proposto inutilmente gravame innanzi al C.N.F., che aveva precisato come il comportamento volto a ritardare la realizzazione del diritto della controparte inducendola in errore con tecniche non trasparenti e ambigue non era giustificabile a fronte del perseguimento della difesa degli interessi del cliente. Con la sentenza in parola la Suprema Corte a Sezioni Unite, nel rigettare il ricorso, ha ribadito come siffatta condotta costituisca violazione dei doveri di correttezza, lealtà e colleganza.
La Corte ha precisato altresì che il C.N.F. non è vincolato alla definizione dell’illecito così come emerge dalle norme del Codice Deontologico Forense, potendo liberamente individuare la violazione sia in clausole generali, sia in diverse norme deontologiche, come pure può ravvisare un fatto avente rilevanza disciplinare in condotte atipiche.
 

a cura di Guendalina Carloni