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giurisprudenza

Se nel ricorso per cassazione viene indicato l’elezione di domicilio in Roma e la PEC, è valida la notifica presso il domicilio eletto (Cass., Sez. VI, Ord., 10 marzo 2014, n. 5457)

La sentenza in commento affronta il problema dell'elezione del domicilio nei giudizi di cassazione ai sensi dell’art. 366 secondo comma c.p.c..
Tale norma prevede che il ricorrente possa indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), oppure eleggere domicilio in Roma, di guisa che, nel primo caso, le notificazioni saranno effettuate presso la PEC e nel secondo, presso il domicilio indicato.
Nella pronuncia in esame, il difensore aveva indicato nel corpo dell’atto l’indirizzo PEC, mentre nella procura a margine del ricorso – sottoscritta dal difensore stesso per autentica- aveva indicato un domicilio in Roma.
Secondo la Suprema Corte il dettato dell’art. 366 secondo comma c.p.c. deve essere inteso nel senso che, qualora il difensore indichi sia un indirizzo PEC, che un domicilio fisico in Roma (anche quando tale indicazione sia contenuta nella procura a margine e non nel corpo dell’atto) il contro ricorso possa essere indifferentemente notificato, a discrezione del difensore della controparte, in uno dei due domicili ugualmente validamente indicati.
 
a cura di Raffaella Bianconi